venerdì 25 ottobre 2013

E' NECESSARIO RISPETTARE LA RISERVATEZZA

Privacy nel condominio: vademecum del garante

La privacy nel condominio -

 Il garante della Privacy ha realizzato un vademecum sull'applicazione in ambito condominiale della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, e ad esempio sul sito web del condominio, gli amministratori possono caricare esclusivamente informazioni relative alla gestione dei beni e dei servizi comuni, alle quali possono avere accesso solo i condomini tramite la predisposizione e l'utilizzo di apposite credenziali di autenticazione (username e password). Dunque anche la privacy, prende atto del fatto che la Legge n. 220/2012, abbia confermato le indicazioni a suo tempo fornite con il provvedimento generale del 18 maggio 2006. 

L’accesso alla documentazione -

 Le indicazioni della privacy sono particolarmente evidenti, in tema di accesso alla documentazione detenuta dall'amministratore per la gestione dei beni e dei servizi comuni e al conto corrente condominiale. Spesso negli anni passati gli amministratori trovavano stratagemmi per impedire ai condomini di fare copia dei documenti relativi alla gestione condominiale nascondendosi dietro a non specificate esigenze di privacy, ma di fatto operando un'applicazione del tutto distorta dei principi di cui al D.Lgs. n. 196/2003. La riforma ha chiarito invece, che i condomini hanno un vero e proprio diritto di visionare e fare copia della documentazione condominiale detenuta dall'amministratore (nei giorni e negli orari che questi ha l'obbligo di comunicare preventivamente) e che tale diritto si estende anche alla consultazione del conto corrente condominiale, sempre per il tramite di quest'ultimo. 

L’attivazione del sito internet

 - La possibilità recentemente ammessa dalla Legge n. 220/2012 relativamente all’attivazione di un sito internet condominiale (art. 71-ter disp. att. c.c.) si muove proprio nella stessa direzione, essendo finalizzata a rendere più facile e immediato l'accesso alla documentazione condominiale in formato elettronico, rendendo quindi più trasparente ed economica la gestione dei beni e dei servizi comuni. Il Garante della privacy su questa questione ha prescritto che sul sito internet tenuto dall'amministratore debbano essere pubblicate soltanto le informazioni relative alla gestione del condominio e che l'accesso dei condomini vada protetto mediante l'utilizzo di specifiche username e password personali, evitando che soggetti estranei possano accedere a informazioni riservate solo ai condomini. 
La videosorveglianza nel condominio - La crescente esigenza di sicurezza nelle aree condominiali o nei singoli appartamenti ha determinato l'installazione massiccia di sistemi videosorveglianza, ritenuti strumenti utili per la protezione da ingressi di terzi malintenzionati. È necessario però che tali installazioni avvengano nel rispetto dell'esigenza dei condomini o di terzi di muoversi, non controllati, nel proprio domicilio e/o all'interno delle aree comuni. 

L'impianto di videosorveglianza del singolo condomino 

- Nel caso di installazione di un sistema di videosorveglianza effettuato dal singolo condomino per fini esclusivamente personali la disciplina del D.Lgs. n. 196/2003 non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque necessaria l'adozione di necessarie cautele. In questo caso non trova applicazione la disciplina del c.d. Codice della privacy, ma per evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata, l'angolo visuale delle riprese ad esempio, deve essere comunque limitato ai soli spazi della propria abitazione. In sintesi il sistema di videosorveglianza deve essere installato in maniera tale che l'obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio antistante l'accesso alla propria abitazione e non tutto il pianerottolo o l'atrio, oppure il proprio posto auto e non tutto il garage. 

Installazione di impianti comuni 

- Relativamente alle parti comuni, la nuova normativa prescrive che la delibera che concerne l'installazione di impianti di videosorveglianza, debba essere approvata dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Naturalmente la delibera di installazione dell'impianto di videosorveglianza adottata a maggioranza, deve rispettare tutte le misure e le precauzioni previste dal codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza. Di conseguenza l'approvazione di un sistema di videosorveglianza condominiale è consentita, in presenza di concrete situazioni di pericolo, quando altri mezzi di difesa meno invasivi siano risultati inutili e riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali. Gli adempimenti previsti consistono, ad esempio, nell’apposizione di un cartello informativo, tempi di conservazione delle immagini per un periodo limitato tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore, anche in relazione a specifiche esigenze come la chiusura di esercizi e uffici che abbiano sede nel condominio o a periodi di festività, individuazione del personale che possa visionare le immagini con la nomina del responsabile e incaricato del trattamento dei dati, limitazione rigorosa dell'angolo visuale delle riprese ai soli spazi di esclusiva pertinenza del condominio, senza possibilità di invasione visiva o di registrazione di aree e di unità immobiliari estranee al condominio stesso. Il mancato rispetto di queste prescrizioni può determinare l'inutilizzabilità dei dati personali trattati, l'adozione di provvedimenti di blocco o divieto del trattamento disposti dal Garante e l'applicazione delle sanzioni amministrative o penali collegate alle singole violazioni di legge, naturalmente bisogna tenere in considerazione anche eventuali richieste di risarcimento da parte di possibili soggetti danneggiati.

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